Art.9 – Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario o sociale o amministrativo contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

a) si trovano nelle situazioni previste dall’art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall’art. 2382 del Codice civile;

b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;

c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti del Comune di Sospiro, il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Cremona.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina.

In caso di inadempimento l’interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione. 

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